È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 il DM 24 novembre 2025, che introduce i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia. Il provvedimento entrerà in vigore il 2 febbraio 2026, sostituendo definitivamente i CAM 2022/2024.
L’aggiornamento rappresenta un passaggio fondamentale per la piena integrazione della sostenibilità ambientale nei processi di progettazione, esecuzione e gestione degli appalti pubblici.
Un quadro normativo più ampio e più esigente
Il nuovo decreto amplia significativamente il campo di applicazione dei CAM, estendendolo non solo agli edifici, ma a qualsiasi manufatto o opera di ingegneria civile, fino all’adozione di CAM specifici per altre tipologie di opere. Questo comporta una crescita rilevante delle responsabilità tecniche per progettisti, imprese e stazioni appaltanti.
Sotto il profilo operativo, i CAM diventano parte integrante dei processi richiesti dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 57 del D.Lgs. 36/2023), consolidandosi come elemento imprescindibile nei requisiti di conformità ambientale, nella documentazione di gara e nella verifica delle prestazioni.
Novità che incidono direttamente su progettazione e imprese
1. Due Relazioni CAM obbligatorie
Per la prima volta viene introdotta una doppia documentazione ambientale:
- Relazione CAM in fase progettuale, a cura del progettista;
- Relazione CAM in fase esecutiva, redatta dall’impresa, con dettaglio dei prodotti utilizzati e relative evidenze di conformità.
Questa novità richiede un approccio sistematico e un coordinamento puntuale tra progettazione, direzione lavori e produzione.
2. LCA e LCC: metodologia semplificata e piena integrazione nel PFTE
Il decreto introduce una metodologia semplificata per LCA e LCC, utile sia per i punteggi premianti sia per assolvere ai contenuti della Relazione di Sostenibilità prevista dal PFTE del Codice Appalti.
La centralità dell’analisi del ciclo di vita conferma la direzione del settore: valutare impatti e costi lungo l’intero arco di vita dell’opera non è più un elemento opzionale, ma strutturale.
3. Tracciabilità, materiali e criteri tecnici più rigorosi
Il decreto rafforza:
- la tracciabilità dei materiali, con obbligo di certificazioni verificabili;
- i requisiti tecnici per involucro, impianti, vetrate isolanti, prodotti a base cementizia e componentistica;
- le verifiche prestazionali ambientali integrate nei progetti.
Per alcuni settori, come il calcestruzzo industrializzato, è prevista una proroga di 36 mesi per l’adozione completa delle nuove modalità di dichiarazione delle percentuali di materiale riciclato.
4. Diagnosi energetiche e verifica estiva tramite simulazione dinamica
Il nuovo impianto richiede diagnosi energetiche più dettagliate e l’obbligo, per edifici superiori ai 1.000 m², di verificare il comportamento estivo tramite simulazioni dinamiche basate sulla temperatura operante.
Un’evoluzione che spinge verso un approccio realmente prestazionale e non più solo prescrittivo.
5. Piano di decostruzione e principi dell’economia circolare
Il decreto introduce il Piano di decostruzione, documento strategico per la durabilità, la reversibilità e il recupero dei materiali.
Si tratta di uno strumento chiave in ottica di Design for Disassembly e allineato ai principi del Nuovo Bauhaus Europeo.
Un’opportunità per strutturare processi più sostenibili e più competitivi
Il quadro normativo 2025–2026 spinge il settore verso una maggiore qualità progettuale, una documentazione più accurata e una tracciabilità completa delle scelte ambientali.
Per imprese, progettisti e stazioni appaltanti questi cambiamenti non rappresentano solo obblighi, ma una concreta opportunità di qualificazione tecnica e di differenziazione nelle procedure di gara.
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