I nuovi CAM per i servizi e i prodotti di pulizia e sanificazione

Dal Ministero dell’Ambiente arrivano risposte green riguardo i nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile e sanitario, oltre che per le forniture di prodotti detergenti e prodotti in carta tessuto per l’igiene personale.

Il 29 gennaio 2021 la Gazzetta Ufficiale ha infatti pubblicato il nuovo Decreto, con il quale si aggiornano i suddetti CAM, abrogando i Decreti 24 maggio 2012 e 18 ottobre 2016. “Con i nuovi CAM, da oggi, ogni ufficio pubblico, incluse caserme, scuole e soprattutto ospedali, dovranno dotarsi di servizi di pulizia e sanificazione ecosostenibili” affermava l’allora Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

In linea con l’attuazione ed il monitoraggio del PAN (Piano d’Azione Nazionale) sul GPP per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, si vuole dunque fissare l’obiettivo di integrare le esigenze di rispetto ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle PA, per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle attività di pulizia e per ottimizzare il ciclo di vita di utensili e attrezzi di lavoro.

I CAM mirano innanzitutto alla riduzione delle sostanze nocive e dell’impronta di carbonio ma vogliono anche valorizzare il ciclo dei rifiuti ed il miglioramento dell’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche; le nuove regole prevedono specifiche tecniche e clausole contrattuali, come l’uso esclusivo di prodotti detergenti con certificazione Ecolabel (marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea) o con certificazione sull’impronta climatica conforme alla UNI 14067, l’adozione di materiali come la microfibra per ridurre il consumo di acqua, l’utilizzo di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che dimostrino, tramite la presentazione di uno studio di Life Cycle Assessment comparativo, la capacità di ridurre gli impatti ambientali rispetto alle tecniche di pulizia e sanificazione tradizionali,

Nel caso di servizi e prodotti ausiliari alla pulizia resi presso ospedali e altre strutture sanitarie, in osservazione dei dati per cui il 30% del totale delle ICA (infezioni correlate all’assistenza) potrebbe essere evitabile tramite misure di prevenzione, con l’entrata in vigore del Decreto tutte le stazioni appaltanti (PA) saranno obbligate ad affidarsi ad aziende che rispettino questi criteri. A tal proposito Costa affermava che “Dopo l’emergenza Covid il mondo dei servizi di pulizia e sanificazione in meno di un anno sono stati rivoluzionati e c’era l’urgenza di stabilire nuovi criteri”.

Nello specifico devono fare riferimento a questo Decreto tutte le aziende prestanti servizi di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile/sanitario e/o attività di rimozione dello sporco dalle superfici e sanificazione con o senza l’ausilio di macchine; tutte le aziende produttrici di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici (detergenti multiuso per utilizzo continuativo), di prodotti detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie (tra cui prodotti ceranti, impregnanti protettivi, de-ceranti e de-cappanti, prodotti per moquette e tappeti, detergenti e sgrassanti forti per pulizie straordinarie, prodotti per la manutenzione di mobili, cuoio/pelle e acciaio inox, disincrostanti per cucine e lavastoviglie, detersolventi e smacchiatori di inchiostri, pennarelli e graffiti) da effettuare a cadenze prestabilite, di prodotti per l’igiene personale (saponi in forma liquida o solida), di prodotti in tessuto carta per l’igiene personale (carta igienica/fazzoletti/asciugamani igienizzanti).

Verifica la conformità ai CAM della tua azienda con LCA Ambiente, puoi calcolare e ridurre l’impatto ambientale del tuo servizio attraverso un’analisi LCA, allinearti ai nuovi criteri richiesti e risparmiare negli esercizi futuri.

Contattaciall’indirizzo info@lca-ambiente.com oppure info@scfinternational.it: siamo a disposizione per rispondere alle tue domande ed aiutarti a rendere conformi i tuoi servizi.


Per maggiori informazioni:

DM Ambiente del 19.01.2021

2021.02.19 Allegato tecnico CAM